I “fringe benefits” sono elementi aggiuntivi rispetto alla retribuzione principale e consistono sostanzialmente nella concessione al lavoratore di beni e servizi. I principali e i più diffusi sono: la concessione di un auto aziendale, il cellullare, i buoni pasto, le borse di studio, i prestiti agevolati, l’abitazione.
Va subito detto che la concessione di beni e servizi ai dipendenti consente di migliorare il benessere e può contribuire a mantenere buoni rapporti in azienda. L’organizzazione di un buon sistema di fringe benefit infatti, se inserita in un percorso in cui si aiutano le risorse umane a migliorare il loro senso di appartenenza, è una grande opportunità.
Inoltre, fermo il principio generale che anche le prestazioni in natura concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore a fini fiscali e contributivi, i fringe benefit fruiscono di uno speciale trattamento.
Sotto il profilo fiscale, il valore dei benefit non concorre a formare il reddito del dipendente (e quindi non è tassato) fino all’importo complessivo di euro 258,23. Al superamento della soglia l’intero valore dei benefit diventa imponibile.
Il valore dei benefit viene solitamente quantificato in base al loro “valore normale”, da intendersi come prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati.
Per alcuni fringe benefit sono stabiliti, però, speciali criteri di determinazione forfetaria dei valori.
L’auto aziendale costituisce “fringe benefit” solo quando è concessa per uso personale del lavoratore oppure per uso promiscuo, sia per motivi personali che aziendali.
Nel primo caso, ai fini fiscali, il valore da considerare è quello “normale” del bene (in genere, il costo del noleggio del bene).
In caso di utilizzo dell’auto ad uso promiscuo, il valore si determina forfetariamente, secondo le tabelle standard emanate dall’Aci (nel dettaglio, dalle tabelle ACI si ricava il costo chilometrico relativo al tipo di autovettura; poi si moltiplica il costo chilometrico per una percorrenza convenzionale di 15.000 km ottenendo in tal modo il costo chilometrico per 15.000 km; infine, di tale ultimo importo si deve considerare il 30%, su cui poi verranno calcolati contributi e tasse).
Nel caso di utilizzo per un periodo inferiore all’anno, il valore del benefit deve essere riproporzionato ai giorni di effettiva assegnazione.
Per quanto riguarda l’azienda, i costi e le spese relative alla concessione dell’auto aziendale (in uso promiscuo o uso aziendale) sono, in tutto o in parte, deducibili.
Un altro fringe benefit può consistere nella concessione in affitto, in uso o in comodato di un alloggio al dipendente. In questo caso si assume, come valore su cui calcolare le tasse, la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti l’alloggio stesso (comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore) e la somma posta a carico del dipendente (mediante versamento o trattenuta) per il godimento dell’immobile. Se l’alloggio è concesso in connessione a un obbligo del dipendente di dimorare nell'alloggio stesso, viene computato il 30% della predetta differenza.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia concessa in locazione, uso o comodato a più dipendenti, l’importo, come sopra determinato, sarà ripartito fra gli utilizzatori in parti uguali, o in proporzione alle parti dell’alloggio a ciascuno assegnate se differenti.
Dal lato dell’impresa, i canoni di locazione e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti. Qualora i fabbricati siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi.
Tra i fringe benefits rientrano anche i prestiti, sia quelli concessi direttamente dall’azienda al dipendente sia quelli concessi da terzi (es. istituti bancari), con i quali il datore di lavoro abbia stipulato un accordo o una convenzione.
In questi casi, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi al tasso vigente e l’importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente applicato al dipendente, al termine di ciascun anno.
La concessione di tali prestiti può contribuire a rafforzare il rapporto di fiducia con il dipendente, il quale con maggiore facilità accede al credito, ad un tasso di interesse più basso di quello bancario.
Infine, vi sono alcuni beni e servizi che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente (e pertanto non sono tassati), purché offerti alla generalità dei dipendenti o a categoria omogenee di lavoratori. Tra questi i più frequenti sono:
- le somministrazioni in mense aziendali e i buoni pasto (fino all’importo di 5,29 euro al giorno se erogati in forma cartacea, o di 7 euro al giorno se erogati in forma elettronica);
- I servizi di trasporto collettivo, anche se affidato a terzi (al contrario, concorrono al reddito: il ticket che riduca il prezzo dell’abbonamento al trasporto pubblico, le somme corrisposte a titolo di rimborso di biglietti o abbonamenti ai mezzi pubblici).
- Le somme, i servizi e le prestazioni per asili nido, colonie e perborse di studio.
- I servizi di educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria.
Al proposito le aziende stipulano accordi sindacali ad hoc, rispetto ai quali è bene valutare di volta in volta condizioni e circostanze.
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