Il trasferimento del dipendente ad altra sede: come procedere.

Il trasferimento del dipendente ad altra sede: come procedere.

Il datore di lavoro ha il potere di trasferire uno o più lavoratori da un’unità produttiva a un’altra, purché sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Deve trattarsi di ragioni sussistenti al momento del trasferimento e oggettive, cioè non determinate da valutazioni soggettive o di mero gradimento del datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza il trasferimento del lavoratore è ammesso, ad esempio, nel caso in cui vi sia la necessità di una particolare professionalità nella nuova sede, o in caso di incompatibilità fra il dipendente ed i suoi colleghi tale da compromettere non solo la serenità del luogo di lavoro ma anche il funzionamento dell’attività lavorativa.

Si precisa che, in caso di contestazioni da parte del lavoratore, l’onere di dimostrare la sussistenza delle predette ragioni incombe sul datore di lavoro. Pertanto, prima di procedere con un trasferimento unilaterale è opportuno verificare che sussistano effettivamente ragioni tecniche, organizzative e produttive e che non sussistano cause limitative al trasferimento stesso. Si pensi, ad esempio, ai lavoratori che assistono familiari in stato di handicap: non possono essere trasferiti ad altra sede se non con il loro consenso, salvo particolari eccezioni (ad esempio, in caso di ridotta distanza tra la nuova sede di lavoro e quella precedente). Inoltre, ulteriori condizioni possono essere previste dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto.

 

Quanto alla forma, nel silenzio della legge, per trasferire il lavoratore di norma è opportuno procedere secondo i seguenti passi:

- comunicare per iscritto al lavoratore il trasferimento, concedendogli un congruo periodo di preavviso, nel rispetto dei termini eventualmente previsti dal contratto collettivo di riferimento. Secondo la giurisprudenza prevalente, non è necessario esplicitare per iscritto le ragioni oggettive che giustificano il trasferimento, salvo il caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta;

- il trasferimento del lavoratore deve essere comunicato telematicamente ai competenti organi pubblici, entro 5 giorni, tramite il modello Unificato Lav.

 

Se il lavoratore rifiuta il trasferimento, non presentandosi presso la nuova sede di lavoro, il datore potrà licenziare il lavoratore per giustificato motivo soggettivo, previo espletamento del procedimento disciplinare.

 

Qualora prima del licenziamento il dipendente trasferito continui a presentarsi presso la vecchia sede, sarà opportuno non farlo accedere ai locali aziendali e non farlo lavorare, non essendo più la sua sede di lavoro (anche onde evitare eventuali contestazioni da parte dell’Inail in caso di un eventuale infortunio).

 

Particolari vincoli procedurali sono previsti dall’art. 22 Stat. Lav. in merito al trasferimento di dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali: in tal caso, infatti, ai fini del trasferimento è necessario il nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.


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